Legislazione cooperative sociali

Questa pagina vuol essere un piccolo compendio sulla legislazione delle cooperative sociali.
Le cooperative sociali sono un particolare tipo di società cooperative, che si può occupare di servizio socio sanitari ed educativi, ovvero di inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate. Sono  Onlus di diritto, ma non sono organizzazioni di volontariato in senso stretto.

Legge n. 381 8 novembre 1991

Questa legge disciplina le cooperative sociali e all’art.1 comma 1, divide le attività svolte dalle cooperative in due tipologie :
a) servizi sociali, servizi di natura assistenziale e servizi sanitari ed educativi
b) svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

CM MinLav n.116/1992

Circolare di chiarimento della legge 381/91 con cui il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per la cooperazione – ha imposto alle cooperative di scegliere una sola di queste due aree di attività (cooperativa di tipo A o di tipo B) , estendendo tale obbligo anche a quelle già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge, le quali, a seguito di questa direttiva, hanno dovuto modificare l’oggetto dell’attività sociale prevista dallo statuto.

D. Lgs. n. 460 4 dicembre 1997

Il decreto 460 del 1997 disciplina a livello tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e specifica all’art. 10 comma 8 che “Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita’, […]  le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381”.

Legge n. 266 11 agosto 1991

Legge quadro sul volontariato inteso come attività  prestata” in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

CM MinFin n. 3/1992

Circolare esplicativa della legge 266/1991 in cui si chiarisce che le cooperative sociali sono escluse dalla disciplina della suddetta legge poiché dalla partecipazione ad una cooperativa sociale i soci “traggono, comunque, un’utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della legge n. 266.”

Legge n. 59 31 gennaio 1992

Questa legge ha istituito le figure dei soci sovventori, ha normato la distribuzione degli utili ed  i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Legge 142 3 aprile 2001

Ha operato una significativa revisione della disciplina, con particolare riferimento all’inquadramento normativo del socio lavoratore nonché alla distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro.
In particolare, tale norma ha stabilito che il socio lavoratore, con la propria adesione associativa, instauri un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresa quella di collaborazione coordinata e continuativa, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Dal tipo di rapporto in essere conseguono i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli altri effetti giuridici previsti dallo stessa legge 142/2001 e dalle altre fonti legislative, purché compatibili con la posizione di socio. Ulteriormente rafforzato dall’art. 9  della legge 30/2003 è l’evidenza che” il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile”.

D.Lgs. n. 6 17 gennaio 2003

Il D. Lgs. n. 6 del 2003 ha riformato il diritto societario e la disciplina della società cooperativa disciplinata dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile.  Il nuovo diritto societario distingue tra cooperative a mutualità prevalente, a cui si continuano ad applicare le agevolazioni previste dalle leggi speciali, e quelle a mutualità non prevalente che, invece, non godono delle predette agevolazioni.
Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge n. 381/91, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente.
Le cooperative, per essere considerate a mutualità prevalente, devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. l’art. 2545 prevede che gli amministratori della società in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio stesso, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Normativa regionale – Friuli Venezia Giulia

Sul sito della Regione sono pubblicate le leggi regionali che disciplinano e regolano la cooperazione sociale, con i decreti attuativi che stabiliscono i criteri per poter usufruire dei contributi concessi dalla regione Friuli Venezia Giulia:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/cooperative/
In particolare dal 1° gennaio 2011 è necessario  predisporre il Bilancio Sociale per poter avere accesso agli incentivi previsti dalla legge regionale 20/2006 ed all’accreditamento per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformità all’articolo 33 della legge regionale 6/2006.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/cooperative/FOGLIA14/